Vendita del pane in forma ambulante...le regole...i divieti..
La vendita di pane in forma ambulante è vietata, come previsto dall'art. 26, comma 2 della Legge 4.7.67, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari): 'È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.' Tale divieto è stato riconfermato dal comma 5 dell'art. 10 del D. M. 26 giugno 1995.
Vorrei conoscere le norme che regolano il trasporto del pane confezionato in sacchetti microforati. Si può trasportare su mezzi centinati ? Deve seguire la norma haccp ?
Non esistono norme specifiche in merito, ma bisogna fare riferimento al trasporto di sostanze alimentari in generale, come previsto dall'art.43 (Idoneità igienico - sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale) del D.P.R. 327/80: 'Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali. E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.' Pertanto, considerato che il pane è preconfezionato, che le confezioni verranno messe in ceste o altri contenitori, è sufficiente che il mezzo sia mantenuto in condizioni igieniche buone per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità competenti. Per quanto riguarda il sistema Haccp, anche la fase del trasporto è contemplata nel Decreto legislativo 155/97 e di conseguenza occorre adeguarsi. A tale proposito, nello stesso decreto, all'allegato IV, si è stabilito che: 'I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione.'
|